TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

Art. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

      1. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      Identico.

      «3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

      2. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

      3. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Pag. 486